Ho potuto constatare, nei numerosi corsi di formazione svolti in questi anni, che se c’è una mal disposizione verso una misura di prevenzione della corruzione , questa è proprio quella della rotazione del personale (non che le altre siano particolarmente gradite)
“Impossibile applicarla”
Me lo sento dire nelle piccole realtà con pochi dipendenti; in quelle grandi con tantissimi dipendenti; nei Comuni, nelle Asl; nelle agenzie per la protezione dell’ambiente; nelle aziende pubbliche di servizi; al nord, al sud, a ovest e a est.
Sembra che la rotazione del personale sia inattuabile: si portano esempi per ridicolizzarla e, per tutti,” è una misura che è stata pensata per un ente con caratteristiche diverse dal nostro”.
Sospetto
Proprio questa unanime levata di scudi contro la misura di rotazione desta qualche sospetto.
Il sospetto deriva da una mancanza di valutazione equilibrata, capace di mettere su un piatto della bilancia l’utilità e la capacità di mitigare un determinato rischio da un lato e, dall’altro, i risvolti negativi che la rotazione del personale produrrebbe.
Le persone sembrano più impegnate a difendere la loro stabilità a prescindere.
Nel giudicare la misura, si consuma un non sempre cosciente conflitto di interesse tra il vantaggio di non dover cambiare nulla del proprio lavoro (anche gli interlocutori esterni) e il rendersi parte attiva di un processo di prevenzione della corruzione del proprio ente.
In ogni caso, anche l’ANAC riconosce ” Si tratta di una misura che presenta senza dubbio profili di criticità attuativa ma, nondimeno, l’Autorità invita le amministrazioni a tenerne conto in via complementare con altre misure.” (PNA 2017 p.11)
Torneremo nel corso dei prossimi mesi ancora su questo tema e prepareremo anche dei momenti di formazione-sviluppo per la contestualizzazione nel proprio ente di tale misura.
Attenzione a non applicare la rotazione straordinaria
Ora, che quella della rotazione sia una misura di non semplice attuazione va bene, ma che non venga applicata neanche la cosiddetta rotazione straordinaria, come rivela l’ANAC, quella da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, prevista nel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva», questo proprio non va bene.
Così l’ANAC ci informa che sta per
“avviare una collaborazione con l’Ispettorato per la funzione pubblica in considerazione dei compiti allo stesso attribuiti dall’art. 60, co. 6, del d.lgs. 165/2001, come ridefiniti dall’art. 71 del d.lgs. 150/2009 tra i quali vi è quello di vigilare sull’esercizio dei poteri disciplinari.” (PNA 2017 p. 12)”
Almeno quella straordinaria, come rotazione ce l’aspettiamo tutti da subito
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Ricorda: la corruzione è furba, l’anticorruzione deve essere intelligente
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