Dopo la pubblicazione su Youtube del contributo “Whistleblowing: perché non è sufficiente una casella di posta elettronica”,
molti Responsabili della Prevenzione della Corruzione si sono convinti della necessità di dover adottare un vero e proprio sistema dedicato e conforme alle linee guida ANAC per la gestione delle segnalazioni di atti illeciti e di mala gestione.
Tra questi, un buon numero mi ha richiesto la proposta tecnico-economica della piattaforma Whistleblowing Intelligente ed ha attivato con piena soddisfazione il servizio, anche in considerazione della piccola spesa annua richiesta.
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Si può rimandare alla piattaforma di Whistleblowing dell’ANAC?
Ma altri RPCT, pur non trovando sul mercato un’offerta migliore, si sono chiesti e mi hanno chiesto se è praticabile la strada di rimandare i dipendenti del proprio ente alla piattaforma di Whistleblowing sul sito dell’ANAC, al fine di risparmiare anche la piccola spesa di attivazione del servizio Whistleblowing Intelligente.
Tecnicamente è possibile ma, attenzione
ti esponi ad un grosso rischio
A norma di legge, ogni singola amministrazione si deve dotare di un sistema tecnico e organizzativo per dare attuazione alle tutele del dipendente che effettua una segnalazione.
Inoltre, una segnalazione che giunge all’ANAC e che riguarda il tuo ente ti mette subito in cattiva luce.
Peché? Devi avere la pazienza di leggere le poche righe che ci separano dalla fine di questo articolo per scoprirlo.
A chi deve essere inviata la segnalazione?
L’equivoco, ovvero l’idea che sia possibile assolvere alla disciplina sul whistleblowing mettendo un link sul proprio sito alla piattaforma ANAC probabilmente nasce da una lettura frettoloso (ed interessata) delle prime righe della nuova legge sul whistleblowing
Infatti, L’art. 1 comma 1 della L.179/2017 precisa a chi il dipendente pubblico può inviare la segnalazione:
Lo stesso diritto di scelta sul ricevere o meno le segnalazioni non è concesso alle amministrazioni pubbliche.
Ogni singola amministrazione pubblica deve garantire la disponibilità di un sistema tecnico e organizzativo per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di atti illeciti
Lo dice il PNA e lo dice inequivocabilmente l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dalla LEGGE 30 novembre 2017, n. 179
Quella del Whistleblowing è una misura di prevenzione obbligatoria per ogni pubblica amministrazione
“La tutela deve essere fornita da parte di tutti i soggetti che ricevono le segnalazioni: in primo luogo da parte dell’amministrazione di appartenenza del segnalante, in secondo luogo da parte delle altre autorità che, attraverso la segnalazione, possono attivare i propri poteri di accertamento e sanzione, ovvero l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), l’Autorità giudiziaria e la Corte dei conti.”
L’obbligo rimane per ogni pubblica amministrazione anche con il DL 90/2014
L’obbligo viene confermato e puntualizzato dalla Legge 179/2017
Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, così come riscritto dalla nuova legge sul Whistleblowing, non solo conferma al comma 5 l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare i necessari accorgimenti tecnici per l’attuazione delle tutele, ma prevede, al comma 6, sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 per il Responsabile dell’ente qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a alle Linee Guida ANAC
Il significato della segnalazione all’ANAC
Per quale ragione un dipendente pubblico non ANAC dovrebbe inviare direttamente ad ANAC una segnalazione di fatto illecito o di mala gestione di cui è venuto a conoscenza per ragione di lavoro?
- In primo luogo, quando l’ente non ha adottato un sistema per la ricezione e la gestione delle segnalazioni o quando il dipendente non ha fiducia nella effettiva capacità del sistema tecnico-organizzativo adottato dall’ente in cui lavora di trattare in modo riservato i contenuti della segnalazione e il nominativo dell’autore;
- In secondo luogo, quando il segnalante non ripone la necessaria fiducia nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione sulla sua capacità/volontà di accertare i fatti segnalati e di prendere le decisioni conseguenti.
- Quando una segnalazione già inviata al proprio Responsabile della prevenzione della corruzione viene archiviata, secondo il giudizio del segnalante, troppo sbrigativamente;
- Ci sarebbe ancora un alta casistica: quando la segnalazione di condotte illecite o di mala gestione riguarda direttamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
In ogni caso, se un dipendente del tuo Ente invia una segnalazione direttamente all’ANAC, per te non è mai un buon segnale.
Insomma, ci sono molti e validi motivi per adottare un vero sistema di gestione delle segnalazioni conforme alle Linee guida ANAC come lo è Whistleblowing Intelligente
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Ricorda, la Corruzione è furba, l’Anticorruzione deve essere Intelligente.
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Dott. Antonio Cappiello
Esperto Anticorruzione
“Perché la corruzione è furba e l’Anticorruzione deve essere intelligente.”
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