Come si sa, a partire da 29 dicembre 2017, con l’entrata in vigore della legge 179/2017,
“Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.”
L’indicazione di una casella di posta elettronica dedicata o certificata per la ricezione delle segnalazioni di condotte illecite o di malagestione, assolve all’obbligo di legge?
Questa è la domanda che mi sono sentito rivolgere da moltissimi Responsabili della prevenzione della corruzione.
La risposta è: NO!
In questo video di poco più di 5 minuti spiego per quale motivo quello della posta elettronica non può in nessun caso essere considerato un idoneo sistema per la ricezione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di malagestione.
Devi fare due semplici cose per essere a norma. Guarda il video per scoprirlo.
Se non l’ho hai già fatto, richiedi adesso una presentazione a distanza di Whistleblowing Intelligente compilando il form che trovi in basso e riceverai subito la copia del Modello di Regolamento (o atto organizzativo) del sistema tecnico-organizzativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o atti di malamministrazione.
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Ricorda la corruzione è furba, l’anticorruzione deve essere intelligente.
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